E’ stato introdotto l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato. La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo (01/01/2019), si intende non emessa.
Si rendono, conseguentemente, applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.
L’obbligo non riguarderà soltanto le operazioni c.d. “Business to Business” (B2B), effettuate verso altri soggetti passivi (imprenditori, artisti e professionisti), ma anche quelle c.d. “Business to Consumer” (B2C), poste in essere nei confronti di cessionari e committenti privati.
È opportuno segnalare come il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. Tali operatori, sebbene siano tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico laddove richiesta dal cliente/consumatore finale al momento di effettuazione dell’operazione.
Da luglio 2019 o da gennaio 2020 (a seconda del volume d’affari oltre o inferiore ai 400 mila euro) diventerà obbligatorio l’invio telematico dei corrispettivi (certificati da scontrino e/o da ricevuta fiscale) da parte dei commercianti all’Agenzia delle Entrate.
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti che hanno aderito al regime “forfetario” di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- i produttori agricoli di cui all’art. 34 del DPR 633/72
- i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitario (TS), solamente per le prestazioni che vengono già comunicate al STS.
- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/2011 (associazioni sportive dilettantistiche) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi non superiori a 65.000,00 euro dall’esercizio di attività commerciali. Laddove tale importo sia stato superato, gli obblighi di emissione saranno assolti dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
- i soggetti non stabiliti nel Territorio dello Stato
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il processo di fatturazione elettronica si articola sostanzialmente nelle seguenti fasi:
- creazione del documento in formato XML;
- trasmissione del file fattura (o del file contenente più fatture) al c.d. “Sistema di
Interscambio”21 (SdI), canale telematico gestito dall’Agenzia delle Entrate;
- controllo del file da parte del Sistema di Interscambio;
- in caso di esito negativo dei controlli, invio, da parte del SdI, della ricevuta di scarto
al trasmittente;
- in caso di esito positivo dei controlli, da parte del SdI, tentativo di recapito del
documento al destinatario;
- in caso di avvenuta consegna al destinatario, invio della “ricevuta di consegna”
dal SdI al trasmittente;
- nell’ipotesi in cui, per problematiche tecniche, il recapito non sia possibile, invio
della “ricevuta di impossibilità di consegna” dal Sistema di Interscambio al soggetto
trasmittente;
- conservazione del documento.
CONTENUTO DEL DOCUMENTO
La fattura elettronica deve contenere, oltre alle solite informazioni stabilite dall’art. 21 del DPR 633/72, alcuni elementi aggiuntivi:
- i dati relativi al regime fiscale del cedente/prestatore
- I dati relativi alla tipologia di Cassa previdenziale del prestatore
- i dati relativi al tipo di documento (fattura, acconto, nota di credito/debito, parcella, autofattura)
- i dati relativi alla tipologia di ritenuta (ritenuta persone fisiche, ritenuta persone giuridiche)
- i dati relativi alla natura della cessione di beni e/o prestazione di servizi, nel caso in cui non sia prevista l’applicazione dell’imposta (escluse art.15, non soggette, non imponibili, esenti, inversione contabile)
- le modalità di pagamento
- codice destinatario o indirizzo PEC del cliente
INDIRIZZO TELEMATICO
Per inviare la fattura elettronica al cliente sarà necessario indicare all’interno della fattura l’indirizzo telematico del ricevente: codice destinatario o indirizzo PEC.
Potrebbero, quindi, verificarsi, le seguenti situazioni:
- indicazione in fattura, del codice convenzionale di 7 cifre (“CodiceDestinatario”) che identifica il canale “web service” prescelto per la ricezione;
- inserimento del codice convenzionale “0000000” e compilazione del campo “PECDestinatario” con l’indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/committente. Il SdI recapiterà, in questo caso, la fattura elettronica al suddetto indirizzo pec.
- Inserimento del codice convenzionale “XXXXXXX” nei confronti di un cliente estero
- indipendentemente da quanto indicato dal soggetto trasmittente in fattura (codice destinatario “0000000” o altro valore eventualmente conosciuto), nel caso di soggetto passivo che ha registrato al SDI il proprio canale di recapito, il documento viene recapitato presso l’indirizzo telematico registrato dal cliente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (il SdI associa immediatamente tale indirizzo alla lettura della partita IVA);
Nel campo “CodiceDestinatario” deve essere indicato il codice convenzionale “0000000” anche nelle seguenti circostanze:
- il cliente è un privato (non titolare di p.iva) ed è stato compilato il solo campo “CodiceFiscale” e non il campo “IdFiscaleIVA”;
- il cliente è un condominio (*)
- il cliente è un soggetto passivo che rientra nel c.d. “regime di vantaggio” (*)
- il cliente è un soggetto passivo che applica il c.d. regime “forfettario” (*)
(*) a meno che il cliente non vi abbia comunicato un indirizzo PEC o codice destinatario
In questi casi il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cliente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (area che si trova nel portale “Fatture e corrispettivi” se il cliente è soggetto passivo IVA o che è presente nel “Cassetto fiscale”, negli altri casi).
Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cliente che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nell’area del portale “Fatture e Corrispettivi” riservata a quest’ultimo.
Ai soggetti non titolari di Partita IVA è obbligatorio consegnare copia analogica (cartacea o pdf) della fattura, se richiesta dal cliente.
Consigliamo pertanto di consegnare (o inviare), con le consuete modalità, una copia analogica “di cortesia” a tutti i Vostri Clienti riportante la dicitura:
“Copia analogica priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/72, salvo per i soggetti non titolari di P.Iva e/o non residenti ai sensi del comma 909, art.1, L. 205/2017.”.
La fattura elettronica è resa disponibile nell’area riservata del sito web anche nei casi seguenti:
- non è stato possibile il recapito presso “l’indirizzo telematico” per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;
- il recapito alla PEC è impossibile perché, ad esempio, la casella è piena o non attiva.
Anche in queste circostanze il cedente/prestatore dovrà notificare al cliente che l’originale della fattura è disponibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate e che, in questo caso, essendo soggetto IVA, è obbligato a prenderne visione.
Consigliamo di inviare in ogni caso anche ai vostri clienti “soggetti IVA” una copia analogica della fattura (con le consuete modalità, cartacea o in pdf via mail) nella quale potrete inserire la stessa annotazione di cui sopra.
DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ED ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA
La regola generale è che la fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione.
Siccome la fattura elettronica si considera emessa solo quando è trasmessa al cessionario/committente per il tramite del Sistema di Interscambio, è necessario che anche la trasmissione avvenga in corrispondenza dell’effettuazione dell’operazione, che si sostanzia:
- per le cessioni di beni corrisponde con la consegna/spedizione del bene
- per le prestazioni di servizi corrisponde con la data di pagamento del corrispettivo
- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (in tal caso l’operazione andrà contabilizzata ai fini IVA nel mese precedente).
E’ stata però prevista la possibilità di emettere la fattura “immediata” entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Nel caso, occorre indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione in quanto l’esigibilità dell’imposta è legata alla data di effettuazione dell’operazione.
Nel caso in cui ci sia uno scarto tra data di effettuazione dell’operazione e trasmissione del documento superiore ai 10 giorni:
per i contribuenti trimestrali: fino al 30/06/2019 le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (per omessa fatturazione), non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico “entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto” (ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98);
per i contribuenti mensili: fino al 30/09/2019 le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (per omessa fatturazione), non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico “entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto” (ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98); sono ridotte dell’80% a condizione che la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo successivo.
Dal 01/07/2019 per i contribuenti trimestrali e dal 01/10/2019 per i contribuenti mensili saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.
In sostanza, fino al 30 giugno 2019 per i contribuenti trimestrali, e fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, le fatture elettroniche si potranno trasmettere al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione periodica IVA cui si riferiscono (quindi il primo invio senza incorrere in sanzioni di potrà effettuare entro il 16.2.2019 per i contribuenti mensili ed entro il 16.5.2019 per i contribuenti trimestrali).
Naturalmente, noi consigliamo di procedere dall’invio telematico delle fatture elettroniche contestualmente all’emissione.
DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA E DETRAZIONE DELL’IVA
La data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’imposta da parte del cessionario/committente coincide:
- con la data di ricezione attestata dai canali telematici o
- con la data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.
L’art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119 integra l’art. 1 co. 1 del DPR 23.3.98 n. 100, prevedendo che:
Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In sostanza, laddove una fattura sia ricevuta entro il 10 di aprile da un soggetto passivo, ad esempio, mensile, questi potrebbe esercitare la detrazione della relativa imposta già per il mese di marzo, a condizione di annotare il documento nel registro degli acquisti entro la stessa data (15 aprile). Si rende possibile, dunque, la “retro-imputazione” della detrazione dell’imposta al mese di marzo.
Finalità di tale disposizione, come rilevato nella Relazione illustrativa al DL 119/2018, è quella di “evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione”, eliminando
le “asincronie” fra data di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, data di ricezione del SdI e data di recapito al destinatario.
Va, peraltro, rimarcato il fatto che le nuove disposizioni non si applicano con riferimento ai documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Naturalmente i programmi di contabilità dovranno essere aggiornati e prevedere la possibilità di “retro-imputazione” (oltre alla data di registrazione e alla data della fattura comparirà un campo “data detrazione IVA” o similare).
Esempio 1
Acquisto di beni in data 29.3.2019, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio. Il SdI, dopo l’esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 2.4.2019 e la annota in pari data.
Secondo quanto stabilito dal novellato art. 1 co. 1 del DPR 100/98, la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata già con riferimento al mese di marzo (la liquidazione periodica di marzo va effettuata entro il 16 aprile), dal momento che il cessionario, entro il 15 aprile, è venuto in possesso della fattura e ha proceduto alla sua annotazione.
Esempio 2
Acquisto di beni in data 30.12.2019, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sistema di Interscambio. Il SdI, dopo l’esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 3.1.2020.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 e l’interpretazione che può evincersi dalla lettura della circ. 1/2018, la detrazione dell’IVA potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal mese di gennaio del 2020, dal momento che il documento si riferisce ad un’operazione effettuata nell’anno precedente e il diritto alla detrazione, in questo caso, non può essere “retro-imputato”.
Segnaliamo che la norma che prevede che non si possano “retro-imputare” le fatture di acquisto pervenute all’inizio dell’anno successivo è già in vigore anche per le fatture datate dicembre 2018, che verranno ricevute all’inizio del 2019. Tali documenti andrebbero annotati nel 2019 in un apposito sezionale per consentire la detrazione in dichiarazione annuale IVA per l’anno 2018.
CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO E RICEVUTA DI SCARTO
Il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sulla fattura elettronica che gli è stata trasmessa dal cedente/prestatore o dall’intermediario incaricato, in esito ai quali accetta il file recapitandolo al cessionario/committente o lo scarta rilasciando, entro 5 giorni dall’invio, ricevuta al cedente/prestatore.
I controlli sono di varia natura e possono riguardare sia le caratteristiche tecniche del file fattura, che la presenza degli elementi sostanziali, i quali devono obbligatoriamente costituire il documento ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come la fattura elettronica contenuta nel file scartato dal SdI “si considera non emessa”. L’Amministrazione finanziaria concede peraltro la possibilità di non creare e trasmettere al SdI di una nota di credito per l’annullamento della fattura scartata, consentendo di procedere all’effettuazione di una variazione contabile “valida ai soli fini interni”.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di mancato superamento dei controlli del SdI, la fattura sarà considerata scartata, ma l’emittente avrà comunque 5 giorni a disposizione, effettivi e non lavorativi, per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni, atteso che la data di trasmissione è nota al Sistema di interscambio. la fattura elettronica che sia stata precedentemente rifiutata dal SdI dovrà essere nuovamente inviata al Sistema, entro 5 giorni dallo scarto, “preferibilmente” con la stessa data e numerazione del documento originario.
Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, perché, ad esempio, il cedente/prestatore ha emesso ulteriori fatture, proseguendo nella numerazione, sarà consentita l’emissione di una fattura con una nuova numerazione e datazione che risulti comunque collegata al documento precedentemente scartato, stornato con una variazione contabile interna.
RECAPITO E RICEZIONE
A seguito del buon esito dei controlli, il SdI recapita la fattura al soggetto cliente.
I canali che possono essere utilizzati per la ricezione sono i seguenti:
- posta elettronica certificata (PEC);
- sistemi di cooperazione applicativa (“web service” – “hub”);
Ai fini della ricezione del documento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e “l’indirizzo telematico” (PEC, “web service”, ecc.), che desidera utilizzare per la ricezione dei file.
Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il Sistema di Interscambio recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e “l’indirizzo telematico” registrati, essendo tale dato associato alla propria partita IVA.
Chi avesse, invece, deciso di non aderire al servizio di censimento proposto dall’Agenzia, sarà tenuto a comunicare al cedente/prestatore il proprio indirizzo PEC o il c.d. “CodiceDestinatario”, codice numerico di 7 cifre che viene attribuito al momento di accreditamento del canale “web service”.
Lo Studio ha già provveduto ad indicare sulla Vs. area personale di “Fatture e Corrispettivi” Agenzia Entrate il Vs. codice destinatario/Pec, pertanto qualunque fattura di acquisto Vi sarà recapitata automaticamente al corrispondente indirizzo senza bisogno di comunicarlo ai Vostri fornitori.
Ai fornitori che vi chiedono di comunicare il Vostro “codice destinatario” e “indirizzo pec” (ricordiamo che sono alternativi e non si possono indicare entrambi) potete rispondere: “Vi comunichiamo che abbiamo provveduto a registrare il nostro indirizzo telematico sul portale Fatture e Corrispettivi di Agenzia delle Entrate per assicurarci la ricezione delle fatture elettroniche, pertanto non occorre alcuna indicazione specifica in fattura se non la compilazione del campo <Codice Destinatario> con il valore convenzionale 0000000 (sette zeri).”
CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE
(adesione al servizio di conservazione gratuita Agenzia Entrate per la Vostra posizione già effettuata per Vostro conto dal nostro Studio)
La procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari deve conformarsi ai principi dettati dall’art. 3 del DM 17.6.2014; i documenti informatici devono quindi essere conservati in formato elettronico in modo da:
- rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in base a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data o associazioni logiche tra questi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.
Non è quindi più possibile la conservazione cartacea delle fatture.
La procedura deve prevedere l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
L’Agenzia rende disponibile, previa adesione ad apposito accordo, un servizio gratuito di conservazione digitale (ai sensi del DM 17.6.2014) delle fatture e delle note di variazione emesse e ricevute, valido sia ai fini fiscali che a quelli civilistici.
Il soggetto passivo che desidera usufruire del servizio di conservazione gratuita può aderire all’accordo di servizio pubblicato nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Tale accordo ha le seguenti principali caratteristiche:
- durata dell’accordo: l’accordo ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di adesione e si rinnova a seguito di apposita manifestazione da parte del soggetto aderente, da esprimersi nell’apposita area riservata. L’Agenzia ha chiarito che nel portale “Fatture e corrispettivi” verrà inserito un apposito servizio che segnalerà all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione. Se l’operatore procederà in ritardo al rinnovo, una volta sottoscritta la stessa “potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload nel portale «Fatture e Corrispettivi » – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa”;
- durata e modalità della conservazione: l’Agenzia delle Entrate si impegna a conservare a norma le fatture elettroniche inviate volontariamente dal soggetto aderente e quelle trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio in vigenza della Convenzione, per la durata di 15 anni. L’Agenzia, al termine di tale periodo procede allo scarto delle fatture per le quali sia scaduto il periodo di conservazione. Il soggetto aderente può chiedere di prorogare, prima della scadenza, la conservazione delle fatture di proprio interesse.
AUTOFATTURE E NOTE DI VARIAZIONE
Gli obblighi di fatturazione elettronica riguarderanno anche
- le note di variazione (note di credito e note di debito)
- le autofatture emesse dal cessionario/prestatore per sanare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente
- le autofatture per meccanismo inversione contabile (reverse charge)
- le autofatture per autoconsumo.
Allo scopo di identificare il tipo di documento sarà necessario indicare, nella sezione “Dati Generali”, il codice convenzionale alfanumerico, composto di 4 caratteri, caratterizzante l’autofattura (TD20), la nota di credito (TD04), la nota di credito semplificata (TD08), la nota di debito (TD05).
Autofatture per sanare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente
L’obbligo di generazione e trasmissione di documenti elettronici interesserà anche le autofatture che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97. Tale disposizione prevede che sia punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente.
Potrebbero verificarsi le seguenti circostanze:
- il cessionario/committente non ha ricevuto il documento, né ha ottenuto dal cedente/prestatore comunicazione circa il fatto che l’originale della fattura elettronica sia presente nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- il cessionario/committente ha ricevuto il documento che, però, non risulta corretto (ad esempio perché indica un’aliquota IVA differente da quella applicabile, una base imponibile errata, ecc.).
In questi casi, al fine di non incorre nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando nel campo “TipoDocumento” il codice TD20, nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri.
Autofatture per applicazione dell’inversione contabile
L’autofattura “elettronica” può essere utilizzata anche per procedere ad effettuare l’integrazione della fattura nelle ipotesi in cui si rende applicabile il regime di inversione contabile di cui all’art. 17 del DPR 633/72 nelle ipotesi di:
- acquisto di cellulari, tablet
- acquisto di servizi di prestazioni di pulizia
- acquisto di servizi di installazioni di impianti e completamento su edifici
- subappalti in edilizia
Sul punto può essere utile richiamare la circ. 2.4.2017 n. 13 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerata la natura elettronica del documento transitato presso il SdI, l’integrazione può essere effettuata predisponendo un ulteriore documento, “da allegare al file della fattura in questione” e ad essa riferibile, che contenga i dati necessari per porre in essere l’inversione contabile.
Secondo quanto precisato nelle FAQ, tale documento, “per consuetudine viene chiamato «autofattura» poiché contiene i dati tipici di una fattura” e, in particolare l’identificativo IVA dell’operatore tenuto all’integrazione, sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente. Esso potrà essere inviato al Sistema di Interscambio e, se l’operatore decide di aderire al servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere portato automaticamente in conservazione.
Diverse considerazioni vanno operate invece con riferimento al “reverse charge” relativo:
- agli acquisti di beni o servizi intracomunitari
- agli acquisti di servizi extra-comunitari.
In questi casi, infatti, l’operatore IVA che risiede o è stabilito nel Territorio dello Stato, sarà tenuto a trasmettere le informazioni tramite la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Altre tipologie di autofatture
Le autofatture possono essere utilizzate anche nel caso di operazioni prive di controparte, come, ad esempio, nel caso di autoconsumo da parte dell’imprenditore individuale o di passaggi interni di beni fra contabilità separate.
In tali casi sarà necessario trasmettere le fatture elettroniche attraverso lo SDI.
EMISSIONE FATTURE NEI CONFRONTI DI CLIENTI NON RESIDENTI IN ITALIA (e nuovo “ESTEROMETRO”)
Se il cliente è un soggetto estero, questo non sarà tenuto a ricevere le fatture in formato elettronico, pertanto non vi è l’obbligo di emissione di fattura elettronica.
Tuttavia il cedente/prestatore potrà scegliere come comportarsi:
- emettere fattura analogica con le attuali modalità al Cliente e trasmettere all’agenzia Entrate la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (nuova comunicazione mensile che entrerà in vigore dal 2019: il cosiddetto “Esterometro”)
- emettere fattura elettronica con invio allo SDI e trasmettere copia analogica al cliente estero. In questo modo il cedente/prestatore non è tenuto a trasmettere la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’agenzia Entrate, essendo la stessa già in possesso della fattura emessa.
La fattura elettronica allo SDI andrà compilata indicando nel codice destinatario XXXXXXX (7 volte x)
Lo Studio consiglia di adottare questo secondo comportamento, in modo da evitare l’ulteriore adempimento “Esterometro”.
Nulla cambia per gli elenchi INTRASTAT per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a favore di soggetti intracomunitari: resta l’obbligo di invio trimestrale (o mensile oltre determinate soglie).
La Comunicazione delle operazioni transfrontaliere sarà in ogni caso obbligatoria per gli acquisti (anche di servizi) dall’estero; raccomandiamo perciò di limitare gli acquisti di beni e servizi dall’estero a quelli assolutamente indispensabili per la vostra attività.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Se la fattura riguarda operazioni non soggette a IVA, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, a meno che non siano applicabili altre specifiche esenzioni.
Il pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene con le modalità individuate dall’art. 6 del DM 17.6.2014 (imposta assolta virtualmente).
Il versamento deve essere effettuato:
- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line;
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Pertanto, al termine dell’annualità, si conteggeranno le marche da bollo apposte sulle fatture emesse e si farà un unico versamento tramite F24 entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il software di fatturazione elettronica fornisce automaticamente il totale dell’importo dovuto per imposta di bollo in base al numero di fatture esenti emesse nel corso dell’anno.